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Lavoro secondario: notizie

Rider, l'algoritmo li qualifica lavoratori subordinati

Pubblicato Il 02/05/2022

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'attività svolta dai ciclofattorini ha tutti gli elementi propri che caratterizzano il lavoro dipendente

I rider che consegnano cibo per le piattaforme digitali non possono essere inquadrati come lavoratori autonomi qualora la loro prestazione sia gestita in maniera puntuale e stringente dall’algoritmo: con questo principio il Tribunale di Milano (sentenza 1018, pubblicata il 20 aprile 2022) conferma l’orientamento, ormai largamente maggioritario, della giurisprudenza sul tema della qualificazione dei lavoratori della gig economy.

La vicenda nasce dal ricorso di un ciclofattorino che aveva stipulato con una piattaforma digitale un contratto di lavoro autonomo, mediante il quale si impegnava a ritirare e consegnare cibo, con un mezzo di locomozione proprio, sulla base degli ordinativi ricevuti dall’applicazione appositamente creata dalla piattaforma.

 

Questo lavoratore chiedeva al Tribunale che il rapporto fosse riqualificato in forma subordinata o, comunque, che a esso fossero applicate le tutele tipiche della subordinazione attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015.

Subordinazione di fatto

Il Tribunale ha accolto la domanda principale, ritenendo che gli indicatori emersi nel corso dell’istruttoria fossero sufficiente a dimostrare la subordinazione del fattorino.

Durante la causa è emerso, in particolare, che il rider all’inizio del rapporto scarica sul proprio smartphone una app tramite la quale riceve delle proposte di consegna, che può accettare o rifiutare. Tali proposte sono relative a specifiche sessioni di lavoro, cui il rider

L’algoritmo tiene conto del numero delle occasioni in cui il rider, avendo prenotato una sessione, non ha effettuato la consegna entro un certo tempo; a questo si aggiunge un indice di partecipazione che valuta il numero di volte in cui il rider si è reso disponibile negli orari di maggiore intensità della domanda (quelli inclusi nella fascia 20-22 nei giorni dal venerdì alla domenica).

L’accesso alla fascia oraria più vantaggiosa è consentito solo ai rider che hanno un valore massimo per questi indici; durante la sessione prenotata, il rider riceve le proposte e può accettarle, ignorarle o rifiutarle.

Rischio d’impresa escluso

Sulla base di questi elementi il Tribunale ha ritenuto che l’attività lavorativa del rider presenti gli elementi propri della subordinazione, per vari motivi.

Innanzitutto, secondo il Tribunale il rider lavora all’interno di un’organizzazione della piattaforma sulla quale non può esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa.

Inoltre, la sentenza evidenzia che l’accesso alle fasce di prenotazione non è libero, ma condizionato dal punteggio ottenuto dal rider e dalle penalizzazioni applicabili in determinate circostante.

Va altresì considerato, prosegue la pronuncia, che il rider, per ricevere la proposta di consegna, deve trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce, e che la piattaforma indica al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo, controllando attraverso il sistema di geolocalizzazione la sua posizione.

Libertà di scelta limitata

Questi fattori sono più che sufficienti, secondo il Tribunale, per affermare la natura subordinata del rapporto; natura che non viene smentita dalla semplice facoltà di rifiutare la singola prestazione, sia perché il lavoro subordinato può afferire a una singola prestazione, sia perché, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, la facoltà di accettare è un elemento non rilevante (facoltà che, peraltro, il Tribunale mette in dubbio, in quanto il sistema degli indici di affidabilità limita la libertà di scelta del rider).

Come si diceva, questa lettura è coerente con la tendenza maggioritaria della giurisprudenza, ormai granitica nel riportare - a volte direttamente, come in questo caso, altre volte indirettamente, utilizzando il meccanismo previsto dal Dlgs 81/2015 - l’attività dei ciclofattorini nel recinto del lavoro subordinato.

 

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